testata

Statuto

Lo statuto (in formato pdf) icona_pdf

COMUNE DI TREVISO

STATUTO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI3

Art. 1 – Comunità di Treviso: elementi costitutivi e caratteri3

Art. 2 – Comune e sua autonomia istituzionale. 4

Art. 3 – Rapporti del Comune con le altre istituzioni pubbliche. 4

Art. 4 – Treviso, Regione e sistema metropolitano veneto. 4

Art. 5 – Sede del Comune e segni distintivi5

Art. 6 – Onorificenze. 5

Art. 7 – Potestà regolamentare. 5

TITOLO II – ORGANI DEL COMUNE. 5

CAPO I – ORDINAMENTO.. 6

Art. 8 – Norme generali6

CAPO II – CONSIGLIO COMUNALE. 6

Art. 9 – Competenze e norme generali di funzionamento. 6

Art. 10 – Iniziativa e deliberazione delle proposte. 6

Art. 11 – Presidenza del consiglio comunale. 6

Art. 12 – Nomine di rappresentanti6

Art. 13 – Linee programmatiche di mandato. 7

Art. 14 – Prerogative e compiti dei consiglieri comunali7

Art. 15 – Gruppi consiliari, conferenza dei capigruppo e commissioni consiliari8

CAPO III – SINDACO.. 8

Art. 16 – Sindaco. 8

Art. 17 – Attribuzioni di vigilanza. 9

Art. 18 – Attribuzioni di organizzazione. 9

Art. 19 – Vicesindaco. 9

Art. 20 – Impedimento permanente del sindaco. 9

CAPO IV – GIUNTA COMUNALE. 10

Art. 21 – Attribuzioni10

Art. 22 – Composizione. 10

Art. 23 – Nomina. 10

Art. 24 – Funzionamento della giunta. 11

CAPO V – CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE. 11

Art. 25 – Articolazione territoriale. Principi11

Art. 26 – Funzioni11

Art. 27 – Organi della circoscrizione. 12

Art. 28 – Scioglimento del consiglio di circoscrizione. 12

TITOLO III – UFFICI E PERSONALE. 13

Art. 29 – Principi organizzativi13

Art. 30 – Personale. 13

Art. 31 – Direzione generale. 13

Art. 32 – Segretario generale e vicesegretario generale. 14

Art. 33 – Dirigenti14

Art. 34 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione. 14

TITOLO IV – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI14

CAPO I – COMPETENZE DEL COMUNE. 14

Art. 35 – Modalità di gestione. 15

CAPO II – GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI15

Art. 36 – Aziende speciali e istituzioni15

Art. 37 – Società di capitali16

Art. 38 – Incompatibilità e ineleggibilità. 16

TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE. 17

CAPO I – CONVENZIONI E CONSORZI17

Art. 39 – Convenzioni17

Art. 40 – Consorzi17

CAPO II – ACCORDI DI PROGRAMMA.. 17

Art. 41 – Accordi di programma. 17

TITOLO VI – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’17

CAPO I – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.. 18

Art. 42 – Programmazione di bilancio, delle opere pubbliche e degli investimenti18

CAPO II – AUTONOMIA FINANZIARIA.. 18

Art. 43 – Risorse per la gestione corrente. 18

Art. 44 – Risorse per gli investimenti18

CAPO  III – CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO.. 18

Art. 45 – Gestione del patrimonio. 18

CAPO IV – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RENDICONTO DELLA GESTIONE. 19

Art. 46 – Collegio dei revisori dei conti19

Art. 47 – Funzioni del collegio dei revisori19

Art. 48 – Rendiconto della gestione. 19

CAPO V – CONTROLLO DELLA GESTIONE. 19

Art. 49 – Finalità. 19

CAPO VI – TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. 20

Art. 50 – Tesoreria e riscossione delle entrate. 20

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE. 20

CAPO I – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 20

Art. 51 – Partecipazione dei cittadini all’amministrazione. 20

Art. 52 – Partecipazione delle libere forme associative. 20

Art. 53 – Partecipazione dei singoli cittadini21

CAPO II – CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM21

Art. 54 – Consultazione popolare. 21

Art. 54 bis – Proposte di deliberazione di iniziativa popolare. 21

Art. 55 – Referendum.. 21

CAPO III – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.. 22

Art. 56 – Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo. 22

CAPO IV – DIRITTO D’ACCESSO E D’INFORMAZIONE DEL CITTADINO.. 22

Art. 57 – Pubblicità degli atti e delle informazioni22

Art. 58 – Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture e ai servizi22

TITOLO VIII – DIFENSORE CIVICO E TUTORE DEI MINORI22

Art. 59 – Difensore civico. 22

Art. 60 – Tutore dei minori23

TITOLO IX – NORME FINALI E TRANSITORIE. 23

Art. 61 – Sanzioni amministrative. 23

Art. 62 – Rimozione delle cause di incompatibilità. 23

Art. 63 – Regolamenti23

NOTE:24

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Comunità di Treviso: elementi costitutivi e caratteri

Treviso, città martire nei due conflitti mondiali e decorata di medaglia d’oro al valor militare per il ruolo svolto durante la Resistenza, rinnovando la millenaria tradizione di libertà che si è espressa nella forma dei liberi comuni e nell’aggregazione alla Repubblica di Venezia, assume come valori fondamentali i principi della Costituzione repubblicana. Il Comune di Treviso ispira la propria azione ai supremi principi della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, della giustizia e della solidarietà e persegue il bene dei propri cittadini senza discriminazioni politiche, religiose, razziali, etnico-linguistiche, sessuali, sociali. E’ custode dei valori culturali e delle tradizioni democratiche che, dall’età comunale al Risorgimento e alla Resistenza, hanno improntato la storia della propria gente fino ai giorni nostri. Esercita le proprie funzioni favorendo la più ampia partecipazione alla formazione delle scelte e per l’attuazione di queste; interagisce e coopera in termini di sussidiarietà con la Regione, la Provincia e lo Stato, tenendo fermi i principi della Carta europea delle libertà locali e della Carta europea dell’autonomia locale; considera, inoltre, l’autonomia e il federalismo come valori inalienabili e principi ispiratori del rapporto tra tutte le comunità istituzionali. La città di Treviso, consapevole della propria identità locale che vive nell’immaginario, nella storia, nel paesaggio, nella cultura, nelle tradizioni e nella lingua locale, afferma il senso di appartenenza alla propria comunità locale e nazionale, fatto che non implica esclusione e separazione ma è da ritenersi tappa di un processo di identificazione personale e collettiva indispensabile a saper vivere altre appartenenze culturali e a sentirsi parte della comunità internazionale. Promuove la solidarietà delle comunità locali, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, con particolare riguardo alle persone disabili, valorizzando il volontariato e la cooperazione. Assicura azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini e pertanto nella Giunta comunale, negli Organi Collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri Enti, Aziende, Istituzioni, nelle rappresentanze in Enti garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il Comune promuove la qualità della vita e considera il proprio territorio risorsa preziosa e bene irrinunciabile, perché depositario dei segni della cultura, della storia, dell’identità e del sistema di valori specifici della comunità trevigiana. Coerentemente alla propria adesione alla Carta di Aalborg, pertanto, il Comune si obbliga ad operare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini, nel rispetto dei diritti delle generazioni, presenti e future, a fruire delle risorse territoriali, paesaggistiche ed ambientali disponibili, con particolare riguardo per quelle irriproducibili o riproducibili a lungo termine ed a costi elevati. In tal senso il Comune si impegna: – a salvaguardare le peculiarità naturali e culturali del territorio, allo scopo di proteggere i beni monumentali, architettonici, paesaggistici, storico-archeologici che esso racchiude; – a tutelare le identità storico-culturali e i caratteri specifici del paesaggio urbano ed extraurbano per la riqualificazione degli insediamenti storici ed il recupero del patrimonio edilizio ed ambientale, nonché il miglioramento della qualità delle aree già urbanizzate; – a prevenire e a ridurre i rischi connessi all’uso del territorio, al fine di garantire la sicurezza degli abitati e la difesa idrogeologica del suolo. Informa i cittadini sulla propria attività, favorisce il coinvolgimento sulle relative iniziative e fornisce le notizie utili alla più efficace fruizione dei servizi, predisponendo al suo interno gli strumenti necessari. Il Comune promuove lo sviluppo culturale e attribuisce alla cultura un ruolo di sviluppo e di arricchimento della persona e la riconosce come fattore di potenziamento della conoscenza critica della realtà, in grado di accrescere il livello di consapevolezza e responsabilità di ciascun individuo. Pertanto, il Comune si impegna a garantire tutte le condizioni perché i cittadini possano esprimere quella cultura sia naturale che critica ed impegnata, che costituisce il patrimonio più rilevante della propria comunità.

Art. 2 – Comune e sua autonomia istituzionale

Il Comune di Treviso rappresenta la propria comunità curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo. Il Comune esprime la propria autonomia normativa, amministrativa e finanziaria con le norme del presente statuto e dei regolamenti. Il Comune inoltre assume ed esercita, sulla base di regole e atti di autonomia, anche compiti che non sono espressamente attribuiti dall’ordinamento vigente ad altri soggetti secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 3 – Rapporti del Comune con le altre istituzioni pubbliche

Treviso valorizza la propria autonomia ed il proprio ruolo di capoluogo perseguendo la realizzazione del principio di sussidiarietà con le altre istituzioni, nel rispetto di un metodo programmatorio, che sia in grado di rendere più efficace e integrata l’azione di rispettiva competenza e applicando comunque il principio di cooperazione quale criterio ispiratore dei rapporti con i comuni contermini, le province, le regioni e lo Stato. A tal fine Treviso, quando vi siano interessi comuni da perseguire in collaborazione con altri enti o vi sia la possibilità di una gestione associata più efficiente di funzioni e servizi di competenza comunale, esercita di norma la propria autonomia organizzativa ricercando intese, anche di carattere permanente, con gli altri enti interessati; tali intese vengono realizzate con l’utilizzo e la valorizzazione, in rapporto alle specifiche esigenze da soddisfare, degli strumenti di amministrazione consensuale (convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizio) e con la predisposizione di apposite strutture di gestione associata e ricorrendo eventualmente ad accordi per la delega di funzioni o per la messa a disposizione di proprie strutture tecniche ed operative.

Art. 4 – Treviso, Regione e sistema metropolitano veneto

Treviso, oltre ad essere componente essenziale del sistema metropolitano veneto centro-orientale a carattere policentrico, rivendica e ribadisce l’appartenenza alla comunità veneta, della quale la Regione è espressione istituzionale con compiti di coordinamento della convivenza e dello sviluppo delle varie realtà infraregionali. In questa prospettiva Treviso va considerata necessario interlocutore della Regione, nell’ambito di rapporti basati su procedure di programmazione, che assicurino scelte concertate dello sviluppo socio-economico e territoriale regionale. Inoltre Treviso ha come scopi la promozione e il consolidamento, nel contesto regionale, dei rapporti con le altre componenti del sistema metropolitano del Veneto, mirando a realizzare e rafforzare il coordinamento e l’integrazione delle rispettive vocazioni di sviluppo e orientando a tal fine i propri atti di indirizzo, i programmi e gli strumenti urbanistici.

Art. 5 – Sede del Comune e segni distintivi

La sede del Comune è il palazzo di Ca’ Sugana, sito in Treviso, dove si trova l’ufficio del sindaco. Il Palazzo dei Trecento è sede del consiglio comunale, che ivi si aduna, salvo casi eccezionali. Il Comune ha come propri segni distintivi lo stemma, il sigillo e il vessillo, da esibire nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, di dimensioni e foggia come in uso. Lo stemma è costituito da “uno scudo di rosso alla croce d’argento accantonata in capo da due stelle del secondo, di otto raggi, circondato da due rami di quercia e d’alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali”. Il sigillo è di forma rotonda con insculta la città turrita e nel mezzo l’iscrizione Tarvisium e all’intorno le parole “Monti musoni, ponto, dominorque Naoni”. Il vessillo è in foggia di bandiera dai colori bianco-azzurro e caricato dello stemma al centro. Le modalità d’uso e la riproduzione di tali simboli sono soggetti ad autorizzazione comunale, secondo disciplina contenuta in apposito regolamento. Tutti i consiglieri comunali sono dotati di fascia con i colori e lo stemma del Comune da indossare in occasione di cerimonie e manifestazioni in forma di rappresentanza ufficiale.

Art. 6 – Onorificenze

Il consiglio comunale può istituire onorificenze a favore di persone, enti ed associazioni che si sono particolarmente distinte per il loro operato. L’onorificenza è conferita dal sindaco, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 7 – Potestà regolamentare

La potestà regolamentare è esercitata dal consiglio comunale, nelle materie di competenza istituzionale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all’albo pretorio del Comune, salvo diversa disposizione.

TITOLO II – ORGANI DEL COMUNE

CAPO I – ORDINAMENTO

Art. 8 – Norme generali

Sono organi di governo del Comune di Treviso il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco. Gli organi cooperano tra loro in funzione del miglior governo del Comune, nel perseguimento dell’interesse della comunità trevigiana.

CAPO II – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 – Competenze e norme generali di funzionamento

Il consiglio comunale, nella propria autonomia funzionale e organizzativa, determina l’indirizzo politico-amministrativo, esercita le proprie competenze in materia di programmazione generale e di controllo dell’attività di governo e adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge. Il consiglio dispone di proprie strutture, risorse e di un proprio ufficio, denominato “Servizio di staff del consiglio comunale”, al fine di coadiuvarlo nell’esercitare le proprie competenze, secondo modalità stabilite dal regolamento. Sono organi del consiglio comunale il presidente, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari permanenti. Il regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri, disciplina l’organizzazione e il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari, nonché le attribuzioni di queste ultime, della conferenza dei capigruppo e del presidente del consiglio.

Art. 10 – Iniziativa e deliberazione delle proposte

L’iniziativa delle proposte da sottoporre all’esame del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco e ai singoli consiglieri con le modalità stabilite dal regolamento. Il consiglio comunale può affidare alle commissioni consiliari iniziative di deliberazione in sede redigente. Il regolamento disciplina le forme di discussione ed approvazione.

Art. 11 – Presidenza del consiglio comunale

Nella sua prima seduta il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel proprio seno, di un presidente e di due vicepresidenti; la votazione per il presidente e quella per i due vicepresidenti avvengono a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Il presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dell’assemblea. Se dopo due scrutini successivi nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea. Ciascun consigliere può scrivere nella scheda un solo nominativo. Gli eletti durano in carica per tutta la durata del mandato consiliare, salvo dimissioni, impedimento permanente o revoca

Art. 12 – Nomine di rappresentanti

Il consiglio comunale provvede, nei casi espressamente previsti dalla legge e sulla base di indirizzi programmatici, alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine avvengono garantendo la rappresentanza della minoranza e assicurando comunque la pari opportunità fra i sessi in modo che ciascun sesso sia rappresentato per metà cioè il numero intero corrispondente alla metà se in numero pari e il numero intero immediatamente inferiore alla metà se in numero dispari. Le specificazioni sulle modalità di voto sono stabilite dal regolamento. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione, debba far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal consiglio.

Art. 13 – Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 14 – Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità e a questa costantemente rispondono. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio. Esercitano compiti di indirizzo e di controllo sulla giunta e sull’amministrazione con gli strumenti di cui al successivo terzo comma. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d’opinione e di voto. Ogni consigliere comunale, con la procedura e le garanzie di presa in considerazione o di risposta stabilite dal regolamento, ha diritto di: – esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio; – presentare all’esame del consiglio interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni e deliberazioni. Ogni consigliere comunale ha diritto di accesso, di visione e di rilascio in copia di qualsiasi atto o documento amministrativo inerente l’esercizio del proprio mandato, con le modalità indicate dal regolamento. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La proposta di decadenza è formulata d’ufficio dal presidente del consiglio ed è notificata all’interessato il quale ha dieci giorni di tempo per presentare osservazioni e giustificazioni per iscritto. La decadenza è pronunciata dal consiglio il quale decide sulle osservazioni e giustificazioni dell’interessato e procede immediatamente alla surroga che ha immediata efficacia. I consiglieri comunali hanno il diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni così come previsto dalla legislazione vigente. Tale gettone, a richiesta degli interessati, può essere trasformato in indennità di funzione.

Art. 15 – Gruppi consiliari, conferenza dei capigruppo e commissioni consiliari

Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare. E’ ammessa anche la costituzione di un gruppo misto. Il consiglio comunale si avvale per l’espletamento di compiti istruttori, di studio o di indagine di commissioni permanenti (statuto e regolamento, territorio, lavori pubblici, sviluppo economico e servizi socio-culturali), speciali, straordinarie, di controllo, di garanzia, di indagine e per le pari opportunità. La presidenza delle commissioni di controllo, di garanzia e di indagine spetta alle minoranze. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.

CAPO III – SINDACO

Art. 16 – Sindaco

Il sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’ente, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario generale, al direttore, se nominato, e ai dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti. Il sindaco sovrintende all’espletamento delle funzioni regionali attribuite al Comune ed esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, assicurando comunque la pari opportunità fra i sessi in modo che ciascun sesso sia rappresentato per metà cioè il numero intero corrispondente alla metà se in numero pari e il numero intero immediatamente inferiore alla metà se in numero dispari. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni, quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio. In particolare: – verifica lo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal consiglio comunale adottando gli strumenti opportuni; – conferisce la procura alle liti previa deliberazione della giunta comunale; – informa la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di protezione civile e raccordandosi con i competenti organi statali, regionali e provinciali nonché con le associazioni di volontariato; – ha la rappresentanza istituzionale e legale dell’ente; – può delegare mediante atto scritto le sue funzioni o parte di esse, riferite a materie omogenee, ai singoli assessori o consiglieri. Il conferimento delle deleghe viene comunicato al consiglio; – assicura l’unità dell’azione politico?amministrativa del Comune, coordina l’attività della giunta e dei singoli assessori e viene da questi ultimi informato di ogni iniziativa che influisce su tale azione; – convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D. Lgs.  18.8.2000, n. 267; – può delegare, salve le ipotesi escluse dalla legge, al segretario generale, al direttore generale, se nominato, o ai dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive.

Art. 17 – Attribuzioni di vigilanza

Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli indirizzi deliberati dal consiglio comunale e in coerenza con gli obiettivi espressi dalla giunta.

Art. 18 – Attribuzioni di organizzazione

Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione, propone gli argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art. 19 – Vicesindaco

Il vicesindaco viene nominato dal sindaco tra gli assessori e ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. In caso di assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco, gli assessori sostituiscono il sindaco secondo l’ordine di anzianità in relazione all’età.

Art. 20 – Impedimento permanente del sindaco

L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale con voto limitato a uno e composta da soggetti estranei al consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal presidente del consiglio che vi provvede di intesa con i capigruppo consiliari. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, comunica per iscritto al presidente del consiglio l’esito degli accertamenti effettuati. Il consiglio comunale ne prende atto e decide conseguentemente. La deliberazione di cui al comma precedente viene adottata in seduta pubblica, salvo diversa determinazione, entro 10 giorni dalla comunicazione della commissione.

CAPO IV – GIUNTA COMUNALE

Art. 21 – Attribuzioni

La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali deliberati dal consiglio e adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze del sindaco, degli organi di decentramento, del direttore, se nominato, del segretario generale e dei dirigenti. La giunta, in attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio comunale, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e ne verifica i risultati.

Art. 22 – Composizione

La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori da sei a otto e, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi in modo che ciascun sesso sia rappresentato per metà cioè il numero intero corrispondente alla metà se in numero pari e il numero intero immediatamente inferiore alla metà se in numero dispari. Uno degli assessori è investito della carica di vicesindaco. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori. Gli assessori comunali svolgono il loro mandato secondo le deleghe e gli incarichi ricevuti dal sindaco. Ogni assessore concorre all’esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercita, su delega del sindaco, le funzioni di indirizzo e di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e servizi, impartendo le direttive necessarie a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta comunale. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio, illustrano le deliberazioni e rispondono alle domande inerenti le stesse.

Art. 23 – Nomina

Gli assessori sono nominati e revocati dal sindaco conformemente alle disposizioni di legge. Nel caso di revoca il sindaco deve darne motivata comunicazione al consiglio. Il sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari, decaduti o revocati entro 15 giorni dalla data in cui sono state presentate le dimissioni o si è verificata la decadenza o la revoca oppure alla ridistribuzione delle deleghe. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate per iscritto al sindaco. Esse hanno efficacia dalla data di acquisizione al protocollo e sono irrevocabili. L’assessore dimissionario, decaduto o revocato cessa immediatamente dalla carica e l’esercizio delle competenze a lui delegate torna in capo al sindaco.

Art. 24 – Funzionamento della giunta

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco. Il sindaco stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti compreso il sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio al fine di relazionare sulle materie all’ordine del giorno.

CAPO V – CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Art. 25 – Articolazione territoriale. Principi

Il Comune di Treviso, nell’ambito dei principi di decentramento delle funzioni e della autonomia organizzativa e funzionale, articola il proprio territorio in varie circoscrizioni di decentramento. Esse sono  organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. Il numero delle circoscrizioni sarà definito da apposito regolamento; una circoscrizione può comprendere più quartieri del Comune. Per la gestione dei compiti d’istituto e di quelli loro delegati, le circoscrizioni dispongono di uno stanziamento annuale indicato nel bilancio comunale. Il Comune adegua la propria azione amministrativa all’esigenza del decentramento e provvede all’istituzione di una struttura organizzativa specificamente preposta alla promozione, assistenza e coordinamento dell’attività degli organi circoscrizionali individuata da apposito regolamento. L’amministrazione agisce affinché gli indirizzi di aziende, enti o servizi pubblici siano in armonia con la programmazione delle circoscrizioni e dei quartieri in esse compresi. Le circoscrizioni sono autonome nell’esercizio delle funzioni ad esse spettanti sia a titolo proprio che per delega. Il regolamento sul decentramento stabilisce le funzioni amministrative delegate e le modalità di esercizio delle stesse nonché delle funzioni consultive e propositive. Il regolamento disciplina altresì le forme di organizzazione e di funzionamento delle circoscrizioni. I confini delle circoscrizioni possono essere modificati con deliberazione del consiglio comunale, previo parere espresso dai consigli interessati.

Art. 26 – Funzioni

Il consiglio circoscrizionale: a) esprime pareri richiesti dagli organi del Comune sugli atti e sulle materie previste dal regolamento; b) organizza, sia autonomamente, sia su richiesta del consiglio, la consultazione dei cittadini su temi e materie di sua competenza; c) concorre alla migliore riuscita, nell’ambito della circoscrizione, dei servizi comunali di base, definiti specificamente dal regolamento; d) promuove la partecipazione, anche attraverso forme da esso stabilite di confronto continuativo con gruppi spontanei di cittadini organizzati nel campo del volontariato o su interessi specifici inerenti il quartiere o la circoscrizione; e) indirizza ordini del giorno, mozioni, interpellanze e interrogazioni ai competenti organi del Comune, alle aziende speciali, istituzioni e società a cui il Comune partecipa. Il consiglio circoscrizionale effettua la gestione, nell’ambito della circoscrizione, dei servizi comunali definiti specificamente dal regolamento. Il regolamento può prevedere in materia di interesse circoscrizionale la delega ai consigli circoscrizionali di funzioni deliberative e gestionali.

Art. 27 – Organi della circoscrizione

Sono organi della circoscrizione il consiglio circoscrizionale e il presidente. Gli organi della circoscrizione rappresentano la popolazione della circoscrizione nell’ambito dell’unità del Comune. Il consiglio circoscrizionale viene eletto a suffragio diretto con sistema proporzionale, calcolato secondo il metodo D’Hondt, e il numero dei suoi componenti non può essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al Comune. Le modalità di elezione sono disciplinate da apposito regolamento. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, contenente gli indirizzi generali e la designazione del presidente, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti e, in caso di parità di voti, viene proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto più voti di preferenza individuale. Per la validità della seduta è sempre necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Fino all’elezione del presidente la convocazione e la presidenza del consiglio spetta al consigliere anziano. Il presidente nomina il vicepresidente tra i consiglieri. Le funzioni del presidente e del vice presidente sono stabilite dal regolamento.

Art. 28 – Scioglimento del consiglio di circoscrizione

I consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale determinano il rinnovo anche dei consigli circoscrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma. I consigli di circoscrizione sono sciolti con ordinanza del sindaco, previa deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati: a) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del presidente entro i termini stabiliti o per la persistente condizione di dimissioni del presidente, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse al consiglio; b) per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati; c) quando compiano gravi irregolarità nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate; d) per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico. L’ordinanza di scioglimento fissa la data in cui devono svolgersi le nuove elezioni, da tenersi comunque entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento e determina altresì, in base alle previsioni del regolamento, le modalità di gestione sostitutiva nelle ipotesi di cui al comma precedente. Non si procede all’elezione del nuovo consiglio di circoscrizione quando decorra meno di un anno dalla data di rinnovo ordinario del consiglio comunale. In tale caso si procederà alla gestione sostitutiva ai sensi del precedente comma.

TITOLO III – UFFICI E PERSONALE

Art. 29 – Principi organizzativi

L’attività amministrativa degli uffici si informa ai criteri di funzionalità, trasparenza ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità. Il funzionamento dei servizi e l’orario di apertura degli uffici devono essere adeguati alle esigenze della cittadinanza. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua le articolazioni strutturali, secondo criteri di organicità e di funzionalità, determinandone le competenze e specificando i compiti e le attribuzioni di responsabilità del direttore generale, se nominato, e dei dirigenti, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione politica di indirizzo e controllo e l’attività di gestione. Il regolamento si informa al principio di realizzare, nell’organizzazione e distribuzione del lavoro, effettive condizioni di pari opportunità e di favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali attraverso un’adeguata organizzazione del tempo e delle condizioni di lavoro

Art. 30 – Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale è riservata alla legge, ai contratti collettivi nazionali e decentrati e agli atti dell’ente che ne danno esecuzione.

Art. 31 – Direzione generale

Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento della efficienza dei servizi e della attività dell’amministrazione, il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dall’apposito regolamento sul sistema di direzione. Il direttore generale può essere revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta. Le funzioni di direttore generale possono, altresì, essere conferite dal sindaco al segretario generale, sentita la giunta comunale. Le attribuzione del direttore generale sono stabilite dalla legge e dal regolamento di direzione dell’ente.

Art. 32 – Segretario generale e vicesegretario generale

Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del consiglio, del sindaco e della giunta in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal sindaco. Il sindaco nomina un vicesegretario generale con il compito di coadiuvare il segretario generale nonché di sostituirlo per tutte le funzioni ad esso spettanti in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 33 – Dirigenti

I dirigenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell’ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di direzione, godono di autonomia e di responsabilità nell’organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse ad essi assegnate, nell’acquisizione dei beni strumentali necessari. Nell’ambito delle materie di propria competenza i dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso alla emanazione di provvedimenti amministrativi. L’esercizio della funzione dirigenziale comporta la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere, anche in rapporto al funzionamento degli organi istituzionali del Comune.

Art. 34 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO IV – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I – COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 35 – Modalità di gestione

Il Comune gestisce i servizi di interesse pubblico in forma singola o associata, secondo le modalità stabilite dalla legge. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dal consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione e di trasparenza, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. Nei casi in cui la gestione avvenga a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione maggioritaria o minoritaria, costituite ai sensi di legge, si procede all’affidamento dei servizi in forma diretta. Spetta, altresì, al consiglio comunale individuare nuovi servizi di interesse pubblico da attivare in relazione a necessità che si presentano nella comunità.

CAPO II – GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 36 – Aziende speciali e istituzioni

Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi generali dell’azienda e dell’istituzione. La giunta comunale ne approva gli atti fondamentali entro sessanta giorni da quando sono pervenuti al Comune. Trascorso inutilmente tale termine, gli atti si intendono approvati. Al sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità fra i sessi in modo che ciascun sesso sia rappresentato per metà cioè il numero intero corrispondente alla metà se in numero pari e il numero intero immediatamente inferiore alla metà se in numero dispari, spetta la nomina e, con motivato provvedimento, la revoca del presidente e dei componenti del consiglio d’amministrazione. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, con le modalità previste dallo statuto dell’azienda e dal regolamento dell’istituzione. Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono presentate per iscritto al Comune ed hanno efficacia immediata. Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione. Alla surrogazione del consiglio o dei singoli consiglieri revocati o dimissionari si provvede con le stesse modalità della nomina. Il nuovo consiglio di amministrazione o i suoi componenti nominati in surrogazione durano in carica soltanto fino alla scadenza originaria del consiglio stesso. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale, nonché avere competenza tecnica o amministrativa o per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti. Il consiglio d’amministrazione dell’azienda resta in carica per la durata prevista dallo statuto dell’azienda ed in ogni caso non oltre la durata del consiglio comunale ed esercita le funzioni fino al suo rinnovo, mentre quello dell’istituzione dura in carica quanto gli organi comunali che lo hanno eletto, fermo il regime della proroga fino alla nomina dei successori. Il Comune provvede alla copertura dei costi sociali delle aziende speciali che si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell’utenza e deliberate preventivamente dal consiglio comunale. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposite normative regolamentari. L’istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini sociali. Al presidente delle aziende speciali e delle istituzioni spetta una indennità di funzione non superiore a quella percepita dal Sindaco. L’indennità spettante ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore al 50% di quella percepita dal presidente. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con le indennità percepite in qualità di amministratore dell’ente locale. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità.

Art. 37 – Società di capitali

Il Comune può promuovere società di capitali per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie e connesse. Il Comune può altresì costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La costituzione di tali società è deliberata dal consiglio comunale. I rapporti e le forme di collegamento fra il Comune e le società sono disciplinati da apposite convenzioni. Il sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale e nel rispetto della specifica disciplina di legge concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organi delle società cui il Comune stesso partecipi. I rappresentanti devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale.

Art. 38 – Incompatibilità e ineleggibilità

Non sussiste ineleggibilità o incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o circoscrizionale o di assessore comunale, nelle materie delegate, e lo svolgimento di funzioni o l’attribuzione di incarichi presso società di capitali nei casi in cui lo scopo della società coincida con interessi primari della collettività locale. Le suddette ineleggibilità e incompatibilità non sussistono, altresì, in relazione allo svolgimento di funzioni o all’attribuzione di incarichi presso consorzi, aziende speciali e istituzioni nei casi in cui lo scopo di tali enti coincida con interessi primari della collettività locale. Non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità gli incarichi o le funzioni conferite al sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale o assessore comunale, nelle materie delegate, presso enti, fondazioni o associazioni le cui finalità siano di interesse pubblico della collettività locale. Gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori comunali o circoscrizionali in ragione del loro mandato, come da precedenti commi, costituiscono esimenti alle cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi dell’art.67 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. All’assessore comunale che abbia ricevuto incarichi di cui al presente articolo, spetta solo il rimborso spese presso la società, il consorzio, l’azienda speciale, l’istituzione, l’ente, la fondazione, l’associazione ove incaricato; l’emolumento stabilito da detti soggetti per l’incarico, viene corrisposto al Comune.

TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I – CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 39 – Convenzioni

Le convenzioni stipulate, ai sensi di legge, con altri comuni e con la Provincia, devono stabilire che uno degli enti contraenti assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità a quanto stabilito dalle stesse nonché alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti. Le medesime convenzioni debbono regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e, alla loro scadenza, le modalità per il riparto fra gli enti partecipanti.

Art. 40 – Consorzi

Il Comune può partecipare a consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o l’esercizio associato di funzioni. A tal fine il consiglio comunale approva una convenzione e uno statuto. La convenzione stabilisce i fini e la durata del consorzio nonché i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e il presidente. La composizione del consiglio d’amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, la durata della carica sono stabilite dallo statuto del consorzio. I membri dell’assemblea cessano dall’incarico con la cessazione dalla carica di sindaco o di presidente e agli stessi subentrano i nuovi titolari di tali cariche. Il consorzio può nominare, in conformità a quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio nonché il compito di assicurare la legalità dell’attività amministrativa dello stesso. Il consiglio comunale stabilisce con appositi atti deliberativi gli indirizzi per gli atti ed i voti che il sindaco esprime in seno all’assemblea consortile.

CAPO II – ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 41 – Accordi di programma

Nei casi previsti dalla legge, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento. Il sindaco agisce sulla base di una deliberazione della giunta comunale che deve contenere gli indirizzi di massima per la partecipazione dello stesso o dei suoi delegati al procedimento per l’approvazione dell’accordo di programma. La deliberazione della giunta comunale è necessaria anche nel caso di accordi di programmi promossi da altri enti.

TITOLO VI – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’

CAPO I – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 42 – Programmazione di bilancio, delle opere pubbliche e degli investimenti

L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento, conformemente alle disposizioni di legge e del presente statuto. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita e rappresentata dal bilancio di previsione annuale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale. Il bilancio è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II – AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 43 – Risorse per la gestione corrente

Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili, secondo l’analisi delle necessità e la determinazione delle priorità. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, distribuisce il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 44 – Risorse per gli investimenti

La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento del programma d’investimenti del Comune. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi d’investimento.

CAPO  III – CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 45 – Gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende all’attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari, determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale, disciplina le modalità di utilizzazione e conservazione dei beni individuando le relative competenze e responsabilità. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di pubblico interesse. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili, quando sia necessario far fronte, con il ricavato, alla copertura di investimenti di primario interesse della comunità o per esigenze finanziarie straordinarie dell’ente. L’elenco dei beni immobili di proprietà del Comune, con i dati risultanti dall’inventario, nonché un piano inerente le eventuali modificazioni da apportare alla destinazione dei beni e le alienazioni da intraprendere, è allegato in documento alla relazione programmatica.

CAPO IV – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 46 – Collegio dei revisori dei conti

Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso in cui più di uno degli eletti sia iscritto nel registro dei revisori contabili, la presidenza del collegio compete al revisore scelto come tale dal consiglio. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono fissate dalla legge. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o che siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il consiglio procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi revisori cessano dall’incarico insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 47 – Funzioni del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e patrimoniale della gestione e, ove riscontri gravi irregolarità, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale. L’organo di revisione partecipa alla assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Inoltre, su richiesta del presidente del consiglio comunale o di consiglieri comunali nel numero fissato dal regolamento, partecipa collegialmente alle assemblee del consiglio comunale e, su richiesta del sindaco, partecipa alle riunioni della giunta.

Art. 48 – Rendiconto della gestione

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. Il conto consuntivo è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO V – CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 49 – Finalità

E’ istituito un sistema di controllo di gestione finalizzato all’attività di monitoraggio e di perseguimento degli obiettivi programmati che, seguendo criteri di trasparenza ed imparzialità, attraverso l’analisi delle risorse acquisite verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’attività gestionale dell’ente. Il funzionamento e l’esercizio delle modalità del controllo di gestione sono disciplinate dal regolamento.

CAPO VI – TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 50 – Tesoreria e riscossione delle entrate

Il servizio di tesoreria è affidato, mediante gara di appalto, ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune e garantisca un efficiente, puntuale e regolare servizio. Le modalità di svolgimento del servizio e il contenuto della convenzione che regolamenta il rapporto sono disciplinate dal regolamento.

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 51 – Partecipazione dei cittadini all’amministrazione

Il Comune promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all’attività dell’amministrazione locale. Riconosce altresì l’informazione quale strumento necessario per il pieno esercizio dei diritti dei cittadini. Il Comune assicura gli strumenti per affermare il diritto di contraddittorio tra le determinazioni degli organi elettivi e i cittadini; garantisce e promuove le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere. Tutti i cittadini, anche non residenti, hanno il diritto di rivolgere all’amministrazione petizioni, istanze e suggerimenti nonché di essere consultati.

Art. 52 – Partecipazione delle libere forme associative

Il Comune promuove e valorizza l’attività e la partecipazione alle scelte amministrative di associazioni del volontariato che perseguano, senza scopo di lucro, finalità di cultura, di solidarietà, di assistenza, di promozione umana, sociale e civile e di tutela dell’ambiente. A tale scopo, il Comune istituisce l’albo comunale delle associazioni e del volontariato. La struttura e le caratteristiche dell’albo vengono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione. La partecipazione è realizzata nelle forme previste dal regolamento degli istituti di partecipazione. Il Comune, qualora intenda istituire un servizio o assumere iniziative nei settori di cui al precedente comma, affidandone la gestione a terzi, è impegnato a consultare le libere associazioni operanti nei settori medesimi nonché, a parità di condizioni e compatibilmente con il carattere delle specifiche attività, ad affidare preferibilmente a tali associazioni la gestione dei servizi e l’attuazione delle iniziative mediante concessione o incarico, in particolare a quelle del volontariato.

Art. 53 – Partecipazione dei singoli cittadini

Le istanze, le petizioni e le proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività sono presentate da uno o più cittadini, anche stranieri. Il regolamento degli istituti di partecipazionedisciplina le modalità di presentazione e di controllo sulla regolarità e ammissibilità, determina i tempi entro cui gli organi competenti si pronunciano nonché ogni aspetto della relativa procedura.

CAPO II – CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM

Art. 54 – Consultazione popolare

Il Comune di Treviso promuove forme di consultazione popolare al fine di acquisire una maggiore conoscenza della realtà sociale, economica e civile della comunità amministrata e al fine di una migliore partecipazione alle scelte amministrative o di una adeguata valutazione preventiva dell’adesione dei propri interventi ai bisogni della comunità locale. A tal fine il consiglio comunale può deliberare la consultazione preventiva della popolazione o di parte di essa su specifici atti o provvedimenti di competenza dell’Amministrazione secondo le modalità previste dal regolamento degli istituti di partecipazione. La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee dei cittadini interessati sia con l’invio di questionari.

Art. 54 bis – Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

I cittadini elettori residenti nel Comune di Treviso possono presentare al consiglio comunale proposte di deliberazione su tutte le materie di competenza del consiglio con l’esclusione dei meri atti di indirizzo. Le modalità di presentazione delle proposte, di verifica dei loro requisiti formali e di esame delle stesse da parte del consiglio comunale sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 55 – Referendum

Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi e consultivi in tutte le materie di competenza comunale. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: – statuto comunale e regolamenti; – bilancio annuale e pluriennale; – piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi. Le procedure di ammissione, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione. Ai fini della validità della consultazione referendaria è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

CAPO III – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 56 – Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Il Comune garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7.8.1990, n. 241 e secondo la disciplina contenuta nel regolamento sul procedimento. Il regolamento disciplina, altresì, i criteri per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant’altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa.

CAPO IV – DIRITTO D’ACCESSO E D’INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 57 – Pubblicità degli atti e delle informazioni

Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni concernenti lo stato dei procedimenti del Comune e degli enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. La legge individua gli atti del Comune che debbono essere pubblicati all’albo pretorio. L’amministrazione comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei propri atti e utilizzare i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l’informazione.

Art. 58 – Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture e ai servizi

Il diritto di accesso agli atti amministrativi si esercita, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

TITOLO VIII – DIFENSORE CIVICO E TUTORE DEI MINORI

Art. 59 – Difensore civico

Al fine di garantire l’imparzialità e l’efficienza dell’amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, il consiglio comunale può nominare il difensore civico. Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Il difensore civico dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per una sola volta. Viene scelto tra i cittadini di età non inferiore ai 30 anni e che abbiano un’adeguata esperienza giuridica o amministrativa. Non sono eleggibili a difensore civico i cittadini che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale; i membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali; i membri dei comitati regionali di controllo. Il regolamento, approvato con la maggioranza di cui al comma 2°, disciplina le modalità di elezione, i compiti, le prerogative, la dotazione di mezzi e di personale, i rapporti con gli organi istituzionali e fissa l’indennità da corrispondere.

Art. 60 – Tutore dei minori

Il Comune istituisce la figura del tutore dei minori al quale è attribuito il compito di collaborare con il sindaco, con gli enti e le associazioni competenti, al fine di tutelare gli interessi dei minori, con particolare riguardo alla proposizione di progetti idonei a creare una politica a favore degli stessi. Il tutore dei minori viene eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, viene eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L’elezione deve essere effettuata, a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini di età non inferiore ai 40 anni e forniti di adeguata esperienza e formazione in campo amministrativo, psicologico e della formazione. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Può essere revocato con deliberazione del consiglio comunale, adottata con le stesse modalità previste per l’elezione, nel caso di gravi e ripetute inadempienze o di comprovata inefficienza. Il regolamento disciplina le modalità di nomina, le incompatibilità, le prerogative, la dotazione di mezzi e di personale, i rapporti con gli organi istituzionali e fissa l’indennità da corrispondere.

TITOLO IX – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 61 – Sanzioni amministrative

Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, è attribuito ai dipendenti delle aziende speciali, dei consorzi e delle società partecipate del Comune l’accertamento della violazione alle norme che disciplinano la relativa attività. Il potere di accertamento delle infrazioni viene conferito con provvedimento del sindaco. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità è stabilita nei regolamenti.

Art. 62 – Rimozione delle cause di incompatibilità

Sono assegnati agli assessori comunali sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente statuto per rimuovere le eventuali incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute afferenti gli incarichi ricoperti presso società ed enti.

Art. 63 – Regolamenti

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi sono approvati e modificati dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta, salvo quelli che la legge assegna alla competenza della giunta. I regolamenti previsti dallo statuto vengono emanati entro centoventi giorni dalla sua approvazione.

NOTE:

Settore / Servizio responsabile: Settore Affari istituzionali, contratti e appalti Approvazione / Ultima modifica: deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29.4.2015 Contenuto ultima modifica: introduzione dell’articolo 54 bis.


COMUNE DI TREVISO

COMUNE DI TREVISO